Uso pseudoscientifico della matematica finanziaria: questo è il problema!

Si completa la trilogia sugli equivoci giurisprudenziali negli ammortamenti

Quadro d’insieme: la Trilogia sugli Ammortamenti

L’itinerario di ricerca condotto da Openstat.it ha ricostruito progressivamente le tappe dell’errore giudiziale in materia di prestiti graduali:

  • Primo contributo (Marzo 2026): «Capitale Residuo o Debito Residuo? Questo è il problema! Equivoci matematici nella Giurisprudenza di Legittimità in tema di ammortamenti». L’analisi ha sviscerato il paralogismo generato dall’indebita sovrapposizione tra le grandezze statiche di “capitale puro” e le dimensioni dinamico-finanziarie del “debito montante” (presente in Cass. n. 27823/2023 e nelle Sezioni Unite n. 15130/2024). Con il supporto dei classici della Scuola italiana (in primis Giuseppe Ottaviani, 1962, ed Eugenio Levi, 1953), si è dimostrata la fondamentale distinzione tra costituzione del capitale ed ammortamento del debito, evidenziando come la quota interessi nell’ammortamento progressivo in regime composto venga applicata a un debito residuo che è strutturalmente un montante.
  • Secondo contributo (Maggio 2026): «Rata Costante o Interesse semplice? Questo (non) è il dilemma! Le nuove “derive” pseudoscientifiche della Giurisprudenza di merito in tema di ammortamenti». L’indagine ha confutato il presunto “Dogma dell’Impossibilità” algebrica della rata costante in regime semplice postulato dalle Corti d’Appello di L’Aquila (n. 381/2025) e Roma (n. 3554/2026). Separando nettamente la geometria del rimborso (la costanza della rata) dal regime finanziario (la legge di maturazione degli interessi), si è richiamato oltre un secolo di letteratura — da Carlo Emilio Bonferroni (1938) ed Eugenio Levi (1959) sino ai contributi di finanza quantitativa di Fabrizio Cacciafesta (2015) e Carlo Mari (2024) — dimostrando che la rata costante in regime semplice è una realtà algebrica codificata e perfettamente eseguibile.
  • Terzo contributo (Agosto 2026): «Uso pseudoscientifico della matematica finanziaria: questo è il problema! Il caso emblematico della Sentenza n. 381/2025 della Corte d’Appello di L’Aquila». L’ultimo lavoro individua un salto di qualità nell’errore giudiziale: non più una svista terminologica, ma un vero e proprio uso pseudoscientifico della matematica finanziaria, mediante il quale si introducono categorie finanziarie sconosciute alla scienza con l’effetto di schermare la prassi degli intermediari dal vaglio delle norme imperative.

I punti chiave del nuovo articolo (Agosto 2026)

Prendendo ad esempio la Sentenza n. 381/2025 della Corte d’Appello di L’Aquila, il lavoro confuta analiticamente i pilastri del ragionamento dei giudici territoriali:

  • Il vincolo della Scienza: La pretesa di decidere “in sede tutta giuridica” ignora i parametri scientifici non controversi e viola i canoni di motivazione stabiliti da Cassazione Penale n. 36524/2021.
  • Confutazione dell’introduzione delle “Fattispecie a e b” nel regime composto: La pretesa di scindere la legge di capitalizzazione composta in due fattispecie (a, anatocistica e b, presuntivamente lecita) costituisce una falsa dicotomia priva di riscontro nella finanza matematica. Il regime composto è indefettibilmente unico e definito dalla legge esponenziale.
  • La prova della scomposizione in prestiti elementari (Fersini-Olivieri, 2015): Applicando il principio di composizione dei contratti finanziari, l’ammortamento graduale in regime composto è la somma algebrica di n prestiti zero-coupon. Poiché per ciascuna componente non vi sono versamenti intermedi di interesse prima della relativa scadenza, ogni singola tranche ricade rigorosamente nella “fattispecie a” anatocistica. Sostenere che la somma di n addendi tutti anatocistici dia un totale non anatocistico (“fattispecie b”) rappresenta un paralogismo e una violazione del principio di non contraddizione.
  • La presenza reale del «presupposto essenziale» dell’anatocismo: Richiamando le Lezioni di Matematica Finanziaria di Giuseppe Ottaviani (1962), si dimostra che la base di calcolo della quota interessi è il Debito Residuo. Essendo un montante che ingloba gli interessi dei periodi antecedenti, la presenza di un “pregresso debito per interessi” (dichiarato assente dalla Corte) è fattualmente ed algebricamente incorporata nel piano.
  • Crollo del “Pagamento Purificatore” e principio di Cassazione n. 2593/2003: La congettura che il versamento della rata “purifichi” il debito è smentita dalla matematica storica (Alessandro Casano, 1845) e dal diritto. La Corte di Cassazione n. 2593/2003 (e n. 3479/1971) ha stabilito la netta separazione ontologica tra l’obbligazione di restituire il capitale (art. 1813 c.c.) e quella di corrispondere gli interessi (art. 1815 c.c.), chiarendo che l’inserimento degli interessi nella rata non ne muta la natura da interesse a capitale.

Leggi il contributo

Articolo 3 (Agosto 2026): ARETUSI G., «Uso pseudoscientifico della matematica finanziaria: questo è il problema! Il caso emblematico della Sentenza n. 381/2025 della Corte d’Appello di L’Aquila», in Openstat.it, Approfondimenti, 10 Agosto 2026.

Materiale correlato

Articolo 1 (Marzo 2026): ARETUSI G., «Capitale Residuo o Debito Residuo? Questo è il problema! Equivoci matematici nella Giurisprudenza di Legittimità in tema di ammortamenti», in Rivista di Diritto del Risparmio, Approfondimenti, Fascicolo n. 1/2026, Marzo 2026.

Articolo 2 (Maggio 2026): ARETUSI G., «Rata Costante o Interesse semplice? Questo (non) è il dilemma! Le nuove “derive” pseudoscientifiche della Giurisprudenza di merito in tema di ammortamenti», in Rivista di Diritto del Risparmio, Approfondimenti, Fascicolo n. 1/2026, Maggio 2026.

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