Trasparenza e opacità nella formula di calcolo del TAEG alla luce della sentenza Lexitor.

Pubblicato in Rivista di Diritto del Risparmio, fascicolo 3/2023, ISSN 2785-3004 – Leggi l’articolo e scarica liberamente il contributo.

di Graziano Aretusi

Abstract

Il recente approfondimento sul principio di proporzionalità degli interessi che si è aperto alla luce della sentenza Lexitor, ha spinto ad una riflessione circa l’impatto del regime composto sul TAEG.

In questo lavoro si mostrerà, con dei facili esempi, che esiste la possibilità di calcolare il TAEG anche in regime semplice e che a parità di condizioni il valore del TAEG in regime composto è più basso di quello in regime semplice. Il differenziale che si genera tra i due tassi misura il maggior costo dovuto agli interessi composti su base ultrannuale.

Allora, a prescindere dalla legittimità del meccanismo anatocistico, il TAEG espresso in regime composto non è in grado di cogliere il costo degli interessi composti su base ultrannuale e, quindi, non misura tutti i costi dell’operazione.

Non si capisce, allora, per quale motivo sia stato scelto il regime composto per la formula di calcolo del TAEG: utilizzare un indicatore di costo che sottostima il costo complessivo dell’operazione non sembra un buon modo di garantire una “tutela elevata del consumatore”.

Questi elementi, oggetto del presente lavoro, sono tutti confermati da una serie di documenti inediti della Commissione europea di cui siamo entrati in possesso nella fase di ricerca e studio. Di questi documenti inediti tratteremo, nello specifico, in un prossimo articolo.

In questo contesto, nonostante le evidenti contraddizioni generate dalla formula del TAEG in regime composto, ben note alla Commissione europea, il 30 giugno 2021 è stata pubblicata una “Proposta di Direttiva al Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo”, che ripropone ancora, in allegato IV, una formula del TAEG in regime composto degli interessi.

La proposta è attualmente in fase di negoziazione. In questo senso, si spera che questo lavoro, in qualche modo, possa contribuire positivamente al dibattito sul tema.

L’articolo è a disposizione per motivi di studio e ricerca. Non è consentito ripubblicare l’articolo su altri siti o piattaforme se non espressamente autorizzati dall’Autore.

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