2 Aprile 2020
Cosa rende un sondaggio credibile?
La credibilità del sondaggio è un aspetto cruciale! Ecco alcune importanti indicazioni per garantire che i risultati del sondaggio possano essere generalizzati a tutta la comunità.
Chi ha promosso il sondaggio? Come è stato selezionato il campione? Qual è stata la lista da cui è stato selezionato il campione? Quale percentuale delle persone che hanno chiesto di partecipare effettivamente ha partecipato? Sia le famiglie sia gli intervistati nelle famiglie sono stati selezionati in maniera casuale? I dati sono stati ponderati e, in tal caso, quale schema di ponderazione è stato utilizzato? Sono state segnalate potenziali fonti di errore, oltre all’errore di campionamento?
Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa
Il Regolamento prevede (ALLEGATO A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010) la redfazione di una nota informatiova e di un documento descrittivo del sondaggio.
Nota informativa (art.4)
La nota informativa correda la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. Il responsabile è il soggetto realizzatore del sondaggio.
Contenuti della Nota
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, la nota informativa reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate:
- Il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- il nome del committente e dell’acquirente;
- l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
- la consistenza numerica del campione di rispondenti;
- il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- la data o periodo di realizzazione del sondaggio;
- l’indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all’art.5.
Modalità di diffusione sui Media
Inoltre, in caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa è evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro.
Se la diffusione dei risultati dei sondaggi avviene sui servizi di media audiovisivi, deve essere trasmessa completa di tutti i suoi elementi e per una durata e con una grafica tali da consentirne una chiara lettura da parte del pubblico. Invece, in caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la nota informativa, completa di tutti i suoi elementi, è letta al pubblico.
Se la diffusione dei risultati dei sondaggi avviene tramite lanci di agenzia, in luogo della nota informativa sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa.
Qualunque sia la forma di pubblicazione o diffusione dei sondaggi, le informazioni sono divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.
Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come disciplinata ai commi precedenti, ma deve fornire elementi utili a individuare il sondaggio a cui fa riferimento.
Il “Documento” del sondaggio (art. 5)
Il “Documento” completo relativo al sondaggio, pubblicato o diffuso, redatto dal soggetto realizzatore, reca le seguenti informazioni:
- titolo del sondaggio;
- soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- committente;
- acquirente;
- data o periodo di realizzazione il sondaggio
- mezzo/i di comunicazione di massa sul quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio;
- data di pubblicazione o diffusione;
- temi/fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.);
- popolazione di riferimento;
- estensione territoriale del sondaggio;
- metodo di campionamento, inclusa l’indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e l’eventuale ponderazione;
- rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore;
- metodo di raccolta delle informazioni;
- consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- testo integrale di tutte le domande e percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda.
Il soggetto che ha realizzato il sondaggio, su richiesta dell’Autorità competente, fornisce le eventuali informazioni aggiuntive al fine di consentire ulteriori verifiche.

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