2 Aprile 2020
Sondaggi demoscopici e manifestazioni di opinione
Qual è la differenza tra sondaggio e manifestazione di opinione? Esistono regole da seguire quando si conduce un sondaggio? Esiste un’autorità competente in tema di sondaggi? Spieghiamolo.
L’articolo 1 della legge 249/97, attribuisce all’AGCOM competenze in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. Il nuovo Regolamento, approvato dall’AGCOM con delibera 256/10/CSP è finalizzato a garantire all’utente/cittadino la correttezza dell’informazione. Ecco di seguito alcuni aspetti del regolamento.
Distinzione tra sondaggi e manifestazioni di opinione
I sondaggi sono basati su metodi di rilevazione scientifica applicati ad un campione. Qualsiasi altra indagine priva di valore scientifico è una manifestazione di opinione fondata sulla partecipazione spontanea degli utenti. Le manifestazioni di opinioni, pertanto, non potranno essere pubblicate o diffuse con la denominazione di “sondaggio”.
Sondaggi politici ed elettorali
Nel caso di sondaggi politici ed elettorali, è vietata la pubblicazione o diffusione dei risultati nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. È fatto salvo il caso in cui un esponente politico riporti dichiarazioni concernenti i risultati di un sondaggio, purché questi ultimi siano stati già resi noti nel periodo antecedente a quello del divieto.
Nota informativa
In caso di pubblicazione o diffusione di un sondaggio, è obbligatorio accompagnare il sondaggio alla “nota informativa”. Questa, indica alcune informazioni essenziali (soggetto realizzatore, committente, consistenza numerica, estensione territoriale del campione, numero dei non rispondenti). I mezzi di comunicazione che diffondono i risultati dei sondaggi, sono tenuti alla pubblicazione della nota informativa. Invece, i mezzi che riportano la mera notizia di un sondaggio già diffuso, devono fornire solo gli elementi essenziali idonei a consentire l’individuazione del sondaggio medesimo (soggetto realizzatore, oggetto del sondaggio, sito internet di pubblicazione).
Obbligo di pubblicazione e redazione del “documento”
Il soggetto che realizza un sondaggio da pubblicare, ha l’obbligo di rendere disponibile il “documento” completo sul sito internet dell’AGCOM (per i sondaggi di opinione) e sul sito internet della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento per l’editoria e l’informazione (per i sondaggi politici ed elettorali). Inoltre, il “documento” deve recare informazioni fondamentali sulla metodologia di realizzazione del sondaggio, quali il metodo di campionamento, la rappresentatività del campione ed il margine di errore, il metodo di raccolta delle risposte, il testo integrale delle domande e delle risposte. È posto in capo al mezzo di comunicazione di massa che diffonde il sondaggio, l’obbligo di comunicarne la pubblicazione al soggetto realizzatore.
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