Matematica finanziaria e Econometria
8 Gennaio 2024
TAEG, interesse semplice, interesse composto e anatocismo: i documenti inediti della Commissione europea
Grazie ad un intenso lavoro di approfondimento e ricerca siamo entrati in possesso degli studi preliminari della Commissione che hanno indotto il Parlamento europeo ad adottare una formula di calcolo del TAEG in regime composto degli interessi – I documenti sono ora disponibili in consultazione sulla piattaforma OpenStat – Leggi l’articolo e scarica liberamente il contributo
di Graziano ARETUSI e Antonio TANZA (Presidente Adusbef).
In materia di credito al consumo l’ordinamento europeo ha introdotto l’utilizzo di un tasso reale, espresso su base annuale, con la funzione di esprimere il costo globale del credito: il Tasso Annuo Effettivo Globale o TAEG (a.k.a. Annual Percentage Rate o APR).
Tale tasso viene definito inizialmente solo letteralmente, e senza una formulazione matematica, nella direttiva 87/102/CEE come “il costo globale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell’ammontare del credito concesso e calcolato secondo i metodi esistenti negli Stati membri”.
Con l’obiettivo di uniformare il metodo di calcolo del TAEG a livello comunitario, viene presto introdotta una sua formulazione matematica nell’allegato II alla direttiva 90/88/CEE.
Formula del TAEG nella direttiva 90/88/CEE
17 October 2023
Come si può osservare, mentre nella definizione letterale presente nella direttiva 87/102/CEE non si fa alcun riferimento al regime di interessi da utilizzare, nella direttiva 90/88/CEE viene introdotta una formulazione del TAEG nel solo regime composto degli interessi, senza alcun accenno alla possibilità di esprimere l’indicatore anche in regime semplice degli interessi.
Nelle formulazioni proposte nelle successive direttive 2008/48/CE e 2014/17/CE, verrà riconfermato l’uso del metodo di calcolo del TAEG nel regime composto degli interessi.
Per completezza si riporta un estratto dell’Allegato I delle due direttive sia nella versione in italiano che in inglese.
Recentemente, alla luce delle decisioni della Corte di Giustizia Europea, si inizia a dibattere sui riflessi di tale scelta, sia sulle caratteristiche di proporzionalità del tasso, sia sulla capacità di cogliere il contributo della composizione degli interessi su periodi pluriennali (Cfr. G. Aretusi, Trasparenza e opacità nella formula di calcolo del TAEG alla luce della sentenza Lexitor).
Sul tema della quantificazione del costo complessivo del credito, si osservano implicazioni non solo ai fini della trasparenza delle condizioni contrattuali, ma anche rispetto al vaglio antiusura (Cfr. G. Aretusi et Alii, Anatocismo ed usura nei mutui. Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto).
La ricerca va indirizzata, pertanto, verso la comprensione delle motivazioni che hanno indotto la Commissione europea a scegliere il regime composto per le formule del TAEG.
Un primo indizio si può trovare nella Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori (Proposta C5-0420/02 del 11.09.2002), presentata nel 2002 su iniziativa legislativa della Commissione europea.
A pagina 2 della Proposta, la Commissione scrive che “la direttiva 87/102/CEE non risponde più in modo adeguato alla realtà contemporanea del mercato del credito ed è pertanto opportuno procedere ad una sua revisione. A tal fine la Commissione ha fatto realizzare una serie di studi su diverse problematiche specifiche”.
Questi studi vengono elencati dalla Commissione nella nota 7 a pagina 2 della proposta di direttiva.
Tali studi, risalenti agli anni ’90, consentono di rintracciare un ulteriore primo rapporto tecnico del 1984.
Pertanto, abbiamo avviato il procedimento per l’accesso a tali documenti presso le Autorità europee e con istanza del 28 marzo 2023 (domande 2023-2505 e 2023-2026) abbiamo chiesto al Parlamento Europeo di accedere a tali rapporti.
Con risposta del 17 aprile 2023, il Parlamento Europeo comunica di non poter esaudire la richiesta dal momento che “questi documenti non appartengono al Parlamento europeo” e invita a rivolgerci alla Commissione europea.
Immediatamente, evidenziamo al Parlamento europeo la singolarità del fatto che rapporti e allegati di una direttiva del parlamento europeo non siano nelle disponibilità dello stesso. Difatti, essendo l’iniziativa legislativa avviata su proposta della Commissione europea, sarebbe particolarmente grave se la Commissione non avesse trasmesso al Parlamento europeo dei documenti così importanti per comprendere pienamente la portata e le implicazioni della proposta di direttiva. Purtroppo su questo aspetto, sul quale sarebbe molto interessante indagare, non siamo riusciti ad avere riscontri.
Allora, lo stesso 17 aprile, abbiamo inoltrato alla Commissione europea richiesta di accesso documentale (domanda 2023/2269 del 17 aprile 2023, riferimento Ares-2023-2708188).
In data 26 aprile 2023 la Commissione risponde che “Tenuto conto della quantità e dell’eterogeneità dei documenti […], considerando inoltre la non semplice reperibilità di tali documenti (alcuni risalgono a decine di anni fa e quindi potrebbe essere necessario effettuare specifiche ricerche nell’archivio storico), non siamo in grado di risponderle in tempi brevissimi.” La Commissione, così, proroga il termine del procedimento al 9 giugno 2023.
In data 15 giugno 2023, non avendo ricevuto riscontro entro il termine del procedimento, sollecitiamo la richiesta con istanza di conferma ai sensi dell’articolo 7 co.4 del REGOLAMENTO (CE) N.1049/2001.
La commissione fissa ulteriore termine al 6 luglio 2023 che successivamente proroga al 27 luglio 2023. Finalmente, in data 19 luglio 2023 la Commissione ci trasmette i documenti richiesti.
Si tratta dei seguenti documenti:
– RAPPORTO KIRSCHEN redatto dal Prof. Etienne Sadi Kirschen, inviato alla commissione CEE e avente protocollo XI/759/84, 1984;
– SECKELMANN, R., “Methods of calculation, in the European economic area, of the annual percentage rate of charge, final report 31 october 1995” contratto n. AO 2600/94/00101, 1995;
– BALATE, E., et DEJEMEPPE, P., “Conséquences de l’inexécution des contrats de crédit à la consommation”. Studio AO-2600/95/000270 Commissione europea, relazione definitiva, 1995.
– LEA, M.J., WELTER, R., DÜBEL, A., “Study on the mortgage credit in the European Economic Area. Structure of the sector and application of the rules in the directives 87/102 and 90/88. Relazione definitiva sull’appalto n. XXIV/96/U6/21”, 1997;
– DOMONT-NAERT, F., e DEJEMEPPE, P, “Etude sur le rôle et les activités des intermédiaires de crédit aux consommateurs”, contratto n. AO2600/95/000254, 1996;
– REIFNER, U., DOMONT-NAERT, F., et LACOSTE, A.-C., “Etude sur le problème de l’usure dans certains états membres de l’espace économique européen, Louvain – la Neuve 1997”, contratto n. AO-2600/96/000260, 1997.
A questi primi studi ne segue un ulteriore sul calcolo dell’APR (TAEG) per i contratti di credito al consumo, commissionato nel 2008 dalla Commissione europea. Ci riferiamo allo studio SOTO, depositato nella versione finale nel 2013:
– SOTO, G. M., “Study on the calculation of the annual percentage rate of charge for consumer credit agreements”. Contratto n.17.020200/08/520936 Commissione europea, 2013.
Questi documenti sono stati esaminati da Graziano ARETUSI (Coordiniatore scientifico Openstat.it) e Antonio TANZA (Presidente ADUSBEF) nell’articolo dal titolo “TAEG, interesse semplice, interesse composto e anatocismo: i documenti inediti della Commissione europea”.
Gli approfondimenti hanno messo in luce che la Commissione è ben consapevole dell’impatto del regime composto e del fenomeno anatocistico in termini di costi dell’operazione. Tuttavia, adducendo motivazioni che risultano approssimative e superficiali, la Commissione propone una formula di calcolo del TAEG in regime composto, nonostante in tali documenti venga evidenziato che esiste la possibilità di calcolare il TAEG anche in regime semplice degli interessi di modo da considerare tutti i costi dell’operazione, compreso il costo degli interessi sugli interessi su base pluriennale.
In questo senso, la scelta di utilizzare il regime composto per valutare il costo reale dell’operazione appare contraddittoria, tanto più se si pensa che nei contratti di credito non viene quasi mai specificata l’applicazione del regime composto e ciò, ovviamente, non consente al mutuatario di valutare le effettive conseguenze patrimoniali dell’operazione, nonostante il dovere di trasparenza e consapevolezza contrattuale del cliente della banca sancito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nonostante le evidenti contraddizioni generate dalla formula del TAEG in regime composto, ben note alla Commissione europea, il 30 giugno 2021 è stata pubblicata una nuova Proposta di Direttiva al Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo, che ripropone ancora, in allegato IV, una formula del TAEG in regime composto degli interessi . Recentemente, il 18 ottobre 2023, il Parlamento europeo ha approvato tale proposta con la Direttiva 2023/2225/UE relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la precedente direttiva 2008/48/CE). In questa nuova direttiva viene ancora riproposta, in Allegato III, la stessa formula del TAEG in regime composto.
In questo senso, si spera che questo lavoro, in qualche modo, possa contribuire positivamente al dibattito sul tema.
Pertanto, abbiamo deciso di rendere tali documenti liberamente disponibili in consultazione per contribuire alla sviluppo del confronto e delle idee.
Scarica l’articolo di Graziano ARETUSI e Antonio TANZA
Pubblicato su Diritto del Risparmio, fascicolo 1/2024
Consulta i documenti inediti della Commissione europea
Accedi a Openstat per consultare tutti i documenti inediti della Commissione europea compreso il carteggio del procedimento per l’accesso documentale.
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